Un professionista che, nel suo negozio (ma anche in un bar o in un albergo), gestisce una rete wi-fi con accesso ad Internet, aperta al pubblico e gratuita, fornisce un “servizio della società dell’informazione” ai sensi della direttiva 2000/31/CE.
Il gestore di un'attività che offre al pubblico una rete wi-fi gratuita non può essere ritenuto responsabile se l’utente commette violazioni nell’ambito del diritto d’autore: lo ha stabilito la Corte di Giustizia dell’Unione Europea con una sentenza della sua terza sezione.
Secondo la Corte, chi mette a disposizione del pubblico una rete wi-fi gratuita, per attirare clienti, offre un “servizio della società dell’informazione”, come specificato sopra.
Chi si fa prestatore intemediario non è responsabile se una terza persona pratica un’attività illecita, se ha fatto solo da tramite del servizio nel rispetto dei termini di legge.
Tuttavia, la Corte afferma però che, in presenza di una password a protezione della connessione, si realizzerebbe quell’ “equilibrio tra i diritti di proprietà intellettuale, da un lato, e, dall’altro, il diritto alla libertà d’impresa dei fornitori di accesso”.
Staff Teracom